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L’immobile condonato ha piena legittimità urbanistico-edilizia
L’immobile oggetto di condono edilizio, alla luce dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere assoggettato a tutti gli interventi edilizi consentiti per gli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia, non essendo limitato ai soli interventi manutentivi.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza del 9 aprile 2026, n. 2848.



