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Prescrizione decennale della rivalutazione dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile, ai sensi della L. n. 407 del 1998, art. 2, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest’ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (In termini, Cass. n. 18309 del 2020. Successivamente: Cass. nr. 9618 del 2023; Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025; Cass. n.13556 del 2025).
Di tale principio non ha fatto corretta applicazione la pronuncia impugnata che, errando, ha ritenuto operante il regime di prescrizione quinquennale, nonostante le somme non fossero state poste in riscossione o messe a disposizione del creditore.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza del 4 dicembre 2025, n. 31705.



