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Processo amministrativo: cosa accade alla procura alle liti viziata?
Nel processo amministrativo, la disciplina della nullità della procura speciale alle liti è completa e non presenta lacune da colmare mediante applicazione analogica dell’art. 182, comma 2, c.p.c.
Tale disposizione, che consente al giudice civile di assegnare un termine per la regolarizzazione della procura nulla o mancante, non è espressione di un principio generale del diritto processuale, né è compatibile con la struttura del processo amministrativo, il quale richiede che la procura speciale preesista al ricorso o, quanto meno, sia coeva alla sua sottoscrizione.
Ne consegue che la mancanza o la nullità della procura alle liti comporta l’inammissibilità del ricorso senza possibilità di sanatoria con effetti retroattivi.
A stabilire é stata l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n.11 del 2 ottobre 2025.



