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Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo
Alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo non sono applicabili le disposizioni degli artt. 2445 e 2482 c.c., mentre sono applicabili le sole prescrizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l’entità delle perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.). In particolare:
– non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e pertanto la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
– non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
– la deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
– non sussiste l’obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l’adunanza.
La riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo può essere deliberata per l’ammontare liberamente determinato dall’assemblea sino a concorrenza delle stesse.
inoltre, si deve ritenere che la facoltà di delegare all’organo amministrativo la riduzione del capitale sociale a copertura di perdite, prevista dall’art. 2446, comma 3, c.c. (come richiamato dall’art. 2482-bis, comma 6, c.c., per le s.r.l.) sia circoscritta alle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale, quando cioè la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, ai sensi dell’art. 2446, comma 2, c.c., e dell’art. 2482-bis, comma 4, c.c. La discrezionalità della riduzione facoltativa sia nell’an che nel quantum non consente di estendere la portata della norma oltre il caso espressamente regolato, in quanto attribuirebbe all’organo amministrativo una decisione che comporta una modificazione statutaria ed incide sull’obbligo di accantonamento degli utili futuri, laddove nell’ipotesi considerata dalla legge è proprio l’obbligatorietà della deliberazione a giustificare la deroga alla competenza assembleare.
A stabilirlo è stato il Consiglio Notarile di Milano con la massima numero 203 del 5 luglio 2022.



