Richiedi ora la migliore consulenza
Status di vittima del dovere: c’é prescrizione?
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, mentre sono soggetti a prescrizione decennale i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
L’assegno vitalizio mensile ex art. 2 L. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 costituiscono oggetto di prestazioni periodiche e non di unitario diritto di credito, per cui si applica la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non liquidate, atteso che il mancato riconoscimento delle provvidenze esclude che vi sia un utile procedimento di liquidazione e contabilizzazione in favore dell’avente diritto.
Per la speciale elargizione una tantum prevista in favore delle vittime del dovere, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell’art. 4 D.P.R. n. 243/2006, poiché tale decreto ha disciplinato tempi e modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere.
Il Ministero dell’Interno ha legittimazione passiva per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e per tutti i benefici che ne derivano, compresi quelli assistenziali diversi dalla speciale elargizione e dagli assegni vitalizi, che costituiscono mero effetto del riconoscimento dello status e non richiedendo la verifica di ulteriori presupposti.
A stabilirlo é stata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 21 maggio 2025, n. 13556.



