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Usucapione dei beni condominiali e accessio possessionis

Usucapione dei beni condominiali e accessio possessionis
Ai fini dell’acquisto per usucapione di parti di un edificio in condominio, che a norma dell’art. 1117, n. 1, c.c. debbono considerarsi comuni, il possesso del costruttore e originario proprietario dell’intero edificio può assumere rilevanza agli effetti della accessio possessionis, prevista dall’art. 1146, comma 2, c.c., solo a far tempo dal momento in cui, in conseguenza dall’alienazione di singoli piani e appartamenti, si è costituito il condominio, e sempre che si provi che anche dopo tale momento il costruttore ha continuato a possedere la cosa animo domini e in modo esclusivo.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sez. II civile, con l’ordinanza del 23 luglio 2026, n. 23931.