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La delegazione di pagamento e la neutralità causale
Il modello della delegazione di pagamento, cosi come disegnato dalle norme del codice civile, costituisce uno schema negoziale causalmente neutro, ossia suscettibile d’essere utilizzato per i più diversi fini, anche indipendentemente dalla preesistente sussistenza di rapporti di debito tra delegante e delegato e tra delegante e delegatario, sicché è possibile configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, pure riguardo a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, così come a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con l’ordinanza n. 14056 del 13 maggio 2026.



