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Immobile da costruire: esclusa la nomina di un terzo privo dei requisiti dell’art. 1 d.lgs. n. 122/2005
In tema di contratto preliminare avente ad oggetto un immobile da costruire, ove al contratto sia apposta una clausola con la quale il promissario acquirente si obblighi per sé o per persona da nominare (sia essa configurabile quale clausola di riserva di nomina o come contratto a favore di terzo), al fine di beneficiare della tutela speciale di cui al d.lgs. n. 122 del 2005, il promissario acquirente non può sostituire a sé un terzo che non abbia i caratteri dell’acquirente di cui all’art. 1 del citato d.lgs. né destinare l’effetto traslativo a un soggetto diverso da sé o da un parente entro il primo grado, attesa la volontà del legislatore, espressa in tale norma, di contenere la circolabilità del contratto preliminare. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata, ha affermato l’inapplicabilità del d.lgs. n. 122 del 2005 a due contratti preliminari, in cui i promissari acquirenti si erano riservati di acquistare “per sé e/o per persona o ente”, con conseguente assenza degli obblighi informativi a carico del notaio circa l’obbligo del costruttore di prestare garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione III civile con la sentenza del 18 giugno 2026, n. 20718.



