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Compensi avvocato, stop ai tagli oltre il 50% dei parametri
Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può ridurre di oltre il 50% i valori medi previsti dalle tabelle del d.m. n. 55/2014. I minimi così determinati sono inderogabili in sede giudiziale, anche quando la controversia sia ritenuta di particolare semplicità, ferma la possibilità delle parti di concordare compensi diversi.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 25965 del 29 settembre 2026.



