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Locale commerciale: il conduttore deve sostenere le spese di ripristino

Locale commerciale: il conduttore deve sostenere le spese di ripristino

Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1423/2026, ha statuito che il conduttore di un immobile destinato ad attività commerciale è tenuto a farsi carico delle spese necessarie per il ripristino dei locali quando il contratto prevede l’obbligo di riconsegnarli nelle condizioni originarie e, alla cessazione della locazione, permangano installazioni quali cappe di aspirazione, impianti aspiranti o rivestimenti in piastrelle.

La decisione evidenzia inoltre che la descrizione dello stato dell’immobile riportata nel contratto costituisce una dichiarazione condivisa dalle parti, assumendo un rilevante valore probatorio in merito alle condizioni del bene al momento della consegna.

Il Tribunale ha invece escluso il riconoscimento del risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla presunta impossibilità di locare tempestivamente l’immobile a terzi, precisando che tale voce di danno può essere liquidata solo in presenza di prove concrete dell’effettivo pregiudizio subito dal locatore.