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Errore catastale e obbligo di trasferire la proprietà

Errore catastale e obbligo di trasferire la proprietà

In tema di compravendita immobiliare, qualora i dati catastali identificativi del bene alienato siano stati utilizzati, per mero errore materiale, anche in un diverso contratto concluso dal medesimo venditore con un terzo per individuare un differente immobile, non ricorre un’ipotesi di vendita di cosa altrui, bensì di inadempimento dell’obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa venduta ex art. 1476, n. 2), c.c., il quale impone all’alienante di astenersi non solo da successivi atti dispositivi incompatibili con il trasferimento, ma anche da qualsiasi condotta idonea a pregiudicarne l’effettività.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza del 25 maggio 2026, n. 16258.

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