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Regolamento condominiale e diritti reali: necessaria l’unanimità
In base all’art. 1138, comma 1, c.c., il regolamento di condominio non può disciplinare le situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell’edificio e su quelle di proprietà esclusiva, salvo che non sia stato predisposto dall’unico, originario proprietario ed accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei partecipanti, manifestato nelle debite forme, assumendo, così, natura contrattuale; invero, le norme regolamentari che incidono su situazioni di diritto reale dei compartecipi esulano dall’ambito previsto dall’art. 1138, comma 1, c.c. e hanno carattere convenzionale, cosicché necessitano dell’approvazione all’unanimità dei partecipanti e non a maggioranza dell’assemblea dei condomini, pena la loro nullità in quanto eccedenti i limiti dei poteri assembleari.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sezione II, con l’ ordinanza del27 giugno 2026, n. 22115.



