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Le Donazioni: atti di liberalità tra vivi

1) Definizione

L’art. 769 c.c. definisce  la donazione come un “contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

2) Elementi della donazione

La donazione è connotata dalla presenza di due elementi:

– un elemento soggettivo: consiste  nell’animus donandi del donante, vale a dire nella volontà di arricchire il beneficiario della donazione senza ricevere alcun corrispettivo.

– un elemento oggettivo: consiste nel depauperamento del patrimonio del donante con un conseguente arricchimento del beneficiario.

L’animus donandi o anche detto spirito di liberalità costituisce la causa del contratto di donazione.

Trattasi, quindi, di un atto di liberalità rientrante tra i negozi a titolo gratuito. Per tale ragione, avendo una causa debole vi è un rafforzamento della forma. È prevista, infatti, la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni.

Quando la donazione ha ad oggetto beni mobili di modico valore non è necessario l’atto pubblico ma la semplice consegna dei beni.

Non possono formare oggetto di donazione tutti i beni futuri nonché i beni di proprietà altrui.

3) Capacità di donare e di ricevere per donazione

– Capacità di donare

Relativamente alla capacità di donare per le persone fisiche è richiesta la piena capacità di disporre. In proposito, occorre rilevare che la donazione è atto personale che non consente la rappresentanza, ma ammette unicamente la procura speciale.

Relativamente alle persone giuridiche si ha capacità di donare solo se ciò è previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo.

– Capacità di ricevere

Relativamente alla capacità di donare per le persone fisiche non sussistono limiti particolari. È possibile anche effettuare una donazione nei confronti di un nascituro non concepito, purché figlio di una persona vivente al momento della donazione.

4) Tipi di donazioni

– Donazioni indirette

Si ha donazione indiretta quando mediante un atto di liberalità si raggiunge il fine ultimo della donazione ma attraverso un negozio giuridico diverso.

Un esempio è il pagamento di un debito altrui.

– Donazione motivata

Nelle donazioni la causa va rinvenuta unicamente nell’animus donandi del donatario prescindendo dalle motivazioni che hanno spinto lo stesso a porre in essere l’atto di liberalità.

Tuttavia, in alcune particolari ipotesi l’ordinamento prende in considerazione le motivazioni che hanno spinto il donante a porre in essere la donazione.

– Donazione modale

Nella categoria di cui sopra possono essere inserite le donazioni modali.

Ai sensi dell’art. 793 c.c. si ha  donazione modale quando questa è gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

– Donazione remuneratoria

Trattasi di un atto di liberalità previsto dall’art. 770 c.c.

In particolare, la donazione remunerato ria può essere effettuata al sussistere di tre ipotesi:

1. per riconoscenza o per gratitudine nei confronti del donatario;

2. in considerazione dei meriti del donatario, vale a dire per un senso di riconoscenza ed ammirazioni che si ha nei confronti del donatario per particolari meriti acquisiti da quest’ultimo;

3. per speciale remunerazione per compensare un servizio ricevuto.

– Donazione obnunziale

Ai sensi dell’art. 785 c.c. la donazione obnuziale è quella effettuata in vista di un determinato e futuro matrimonio da uno dei futuri sposi o da un terzo.

La stessa si perfeziona quando la volontà del donante è portata a conoscenza del donatario a condizione, però, che venga celebrato il matrimonio.

È, invece, da considerarsi nulla qualora vi sia l’annullamento del matrimonio. 

5) Invalidità della donazione

Il contratto di donazione è invalido quando:

– l’onere è illecito o impossibile rendendo nulla la donazione se ne ha costituito il motivo determinante;

– vi è illiceità sul motivo della donazione sia esso di fatto o di diritto, quando questo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità;

6) Revoca della donazione

Esistono due ipotesi di revoca della donazione:

– Per ingratitudine, che si ha quando il donatario ponga in essere comportamenti lesivi del decoro e dell’onore del donante o pregiudizievoli per il suo patrimonio;

– Per sopravvenienza dei figli. Tale ipotesi si ha quando sopravvengano dei figli del donante o quando quest’ultimo ignorasse di averne al tempo della donazione.