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La divisione ereditaria di un edificio abusivo

La divisione ereditaria di un edificio abusivo

Non è possibile disporre lo scioglimento di una comunione, ordinaria o ereditaria, avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l’edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; parimenti, è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.

Ove il giudice dovesse accertare che tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede avrà diritto, ai sensi all’art. 713, primo comma, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con l’ordinanza del 25 giugno 2026, n. 21743.